AUSILIARIO SOCIO SANITARIO SPECIALIZZATO

Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1984, n. 45. …OMISSIS… IL MINISTRO DELLA SANITÀ …OMISSIS… Decreta:

  1. Ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono istituite le figure di cui ai punti sottoindicati: 1) Ausiliari socio-sanitari specializzati.

L’ausiliario socio-sanitario specializzato assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare, ivi comprese quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà. Collabora con il personale infermieristico nella pulizia del malato allettato e nelle manovre di posizionamento nel letto. È responsabile della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
II nuovo profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari, che conserva la collocazione nel ruolo tecnico, comprende due posizioni funzionali:

  1. ausiliari socio-sanitari specializzati
  2. ausiliari socio-sanitari

In tale profilo viene collocato nelle corrispondenti posizioni funzionali il personale in possesso della corrispondente qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, di ausiliario socio-sanitario, di ausiliario assistente.
II personale, che non svolge attività di assistenza sanitaria nei confronti dell’utente, può passare da una posizione funzionale all’altra dopo un periodo di servizio di anni due nella posizione funzionale inferiore e di superamento di apposito corso, le cui modalità verranno fissate con successivo provvedimento.
Agli effetti dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1982, n. 348, all’ausiliario socio-sanitario è attribuito il livello 2, parametro 109; all’ausiliario socio-sanitario specializzato il livello 3, parametro 115.
…OMISSIS…

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1984, n. 45. …OMISSIS… IL MINISTRO DELLA SANITÀ …OMISSIS… Decreta:

  1. Ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono istituite le figure di cui ai punti sottoindicati:

Ausiliari socio-sanitari specializzati. L’ausiliario socio-sanitario specializzato assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare, ivi comprese quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà. Collabora con il personale infermieristico nella pulizia del malato allettato e nelle manovre di posizionamento nel letto. È responsabile della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente. II nuovo profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari, che conserva la collocazione nel ruolo tecnico, comprende due posizioni funzionali:

a) ausiliari socio-sanitari specializzati

b) ausiliari socio-sanitari. In tale profilo viene collocato nelle corrispondenti posizioni funzionali il personale in possesso della corrispondente qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, di ausiliario socio-sanitario, di ausiliario assistente. II personale, che non svolge attività di assistenza sanitaria nei confronti dell’utente, può passare da una posizione funzionale all’altra dopo un periodo di servizio di anni due nella posizione funzionale inferiore e di superamento di apposito corso, le cui modalità verranno fissate con successivo provvedimento. Agli effetti dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1982, n. 348, all’ausiliario socio-sanitario è attribuito il livello 2, parametro 109; all’ausiliario socio-sanitario specializzato il livello 3, parametro 115. …OMISSIS…

La formazione dell’Ausiliario socio sanitario specializzato

D.M. 15 giugno 1987, n. 590 “. Approvazione del regolamento e del programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari specializzati. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1988, n. 79.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ …OMISSIS… Decreta:

Articolo 1

Sono approvati l’annesso regolamento e il programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari diretto all’acquisizione della qualifica di ausiliario sociosanitario specializzato.

Corsi di qualificazione del personale ausiliario socio-sanitario

Articolo 1

Corsi di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari, ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 1984, diretti all’acquisizione della qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, hanno inizio il primo del mese di ottobre di ciascun anno. II corso, avrà la durata di 310 ore, articolato in 110 ore per la parte teorica, in 200 ore per la parte pratica e si svolge secondo il programma di studio allegato al presente decreto.

Articolo 2

L’organizzazione delle lezioni teoriche e pratiche dei corsi di che trattasi è demandata alle regioni, enti locali, unità sanitarie locali e agli istituti, enti ed organismi di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La quota percentuale di ausiliari socio-sanitari da destinare al corsi sarà fissata dagli enti di cui al precedente comma, sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle esigenze dei servizi ed alla consistenza della pianta organica relativa al profilo professionale degli ausiliari socio-sanitari e, comunque, fino ad un massimo del 20% annuale della consistenza organica di tali operatori.

Articolo 3

Il numero degli allievi da ammettere non può essere inferiore a 20 unità per ciascuna sezione del corso, ne può superare il numero di 30. Qualora presso gli organismi di cui al primo comma del precedente art. 2 non si raggiunga il predetto numero di allievi, la frequenza del corso può essere effettuata, previo accordo, presso altra analoga struttura sanitaria.

Articolo 4

L’ammissione ai corsi spetta agli organismi di cui al primo comma del precedente art. 2 che decidono secondo il criterio dell’anzianità di servizio e i titoli posseduti. É in facoltà delle amministrazioni di sottoporre ad un colloquio selettivo gli aspiranti.

Articolo 5

Gli organismi che istituiscono i corsi possono utilizzare le strutture delle scuole per infermieri professionali. L’attività didattica, ove possibile, sarà svolta dal personale dipendente, scelto, secondo la particolare competenza in relazione alla materia d’insegnamento. Qualora non sia possibile reperire i docenti tra il personale dipendente, questi dovranno preferibilmente essere reperiti fra i dipendenti di pubbliche amministrazioni. L’attuazione ed organizzazione dei corsi stessi sarà affidata al coordinatore o al direttore sanitario o al dirigente responsabile dei servizi sanitari.

Articolo 6

Al fine di consentire la partecipazione al corso senza pregiudizio per la normale funzionalità dei servizi, il personale utilizzerà il congedo straordinario per la frequenza alla parte teorica del corso, fermo restando che la parte pratica sarà considerata ad ogni effetto come servizio.

Articolo 7

La frequenza al corso è obbligatoria e l’attestato di cui al successivo comma non verrà, in ogni caso, rilasciato a coloro che hanno superato trenta ore di assenza per la parte teorica. A coloro che al termine del corso supereranno il colloquio finale, davanti ad una commissione appositamente costituita da tre docenti della scuola, presieduta dal direttore del corso ed integrata da un rappresentante del Ministero della sanità, sarà rilasciato l’attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato. L’attestato dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’ente che istituisce il corso o dal presidente della U.S.L. e controfirmato dal rappresentante del Ministero della sanità.

Articolo 8

Gli ausiliari socio-sanitari che conseguiranno l’attestato saranno collocati nella posizione funzionale e nel corrispondente livello retributivo secondo quanto previsto dal penultimo ed ultimo capoverso del punto 1 dell’art. 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 1984.

Articolo 9

II Ministero della sanità, con proprio decreto, potrà riconoscere, ai fini di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1984, corsi già istituiti dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, e dagli altri organismi di cui al primo comma del precedente art. 8, i cui contenuti culturali siano analoghi a quelli previsti dal presente provvedimento.

Programma di studio

Igiene dell’ambiente (40 ore)

  1. L’uso corretto del territorio. La sua organizzazione ed i relativi problemi igienici: – significato di territorio; – l’organizzazione del territorio. Problemi igienici connessi con il territorio: abitazioni, scuole, ospedali, fabbriche.
  2. L’approvvigionamento idrico. Lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi ed i sistemi di riscaldamento e di condizionamento: -L’approvvigionamento idrico; – lo smaltimento dei rifiuti liquidi, – lo smaltimento dei rifiuti solidi; – sistemi di riscaldamento e condizionamento.
  3. I microorganismi: l’ambiente, i malati, gli operatori e i relativi problemi igienici: i microorganismi: – gli aspetti igienici connessi alla presenza dei mlcroorganismi; – smaltimento dei rifiuti liquidi in ospedale; – smaltimento dei rifiuti solidi in ospedale.
  4. ll bisogno di un “ambiente” idoneo per il sano e per il malato: ambiente pulito, disinfettato, disinfestato: – la pulizia; – schema della pulizia; – schema riassuntivo dell’igiene ambientale, – disinfezione; – schema della disinfezione; – la disinfestazione; – la sterilizzazione.
  5. ll trasporto dei materiali in ospedale: – farmaci; – materiali per il laboratorio; – bombole di gas terapeutici.

Igiene e trasporto delle persone (30 ore)

  1. Igiene personale: – igiene generale della persona; – aiuto alla persona nelle operazioni semplici: igiene personale.
  2. Preparazione, rifacimento del letto e cambio della biancheria. – preparazione, rifacimento del letto; – cambio biancheria sporca, infetta, pulita, sterile, raccolta e trasporto e cernita.
  3. Elementari modalità di primo soccorso al traumatizzato della strada e del lavoro e trasporto dei malati: – primo soccorso; avvertenze e norme; – posizione e corretto trasporto dei malati e traumatizzati.

Alimentazione (30 ore)

  1. Gli scopi dell’alimentazione e gli alimenti: – gli scopi dell’alimentazione – alimenti di uso corrente
  2. L’igiene degli alimenti: – difesa della salute e l’educazione alimentare – igiene degli alimenti; – difesa della salute; – l’educazione alimentare
  3. L’alimentazione del sano e del malato: – alimentazione dell’uomo sano; – alimentazione dell’uomo malato.
  4. L’organizzazione dell’alimentazione: – conservazione degli alimenti; – preparazione dei cibi; – trasporto, distribuzione rigoverno; – ausilio nella somministrazione.

Etica professionale (5 ore)

  1. Rapporti con il malato
  2. Rapporti con la famiglia del malato
  3. Rapporti con gli altri operatori

Principi generali sull’organizzazione sanitaria e sul rapporto di pubblico impiego (5 ore)

  1. Nozioni generali di diritto
  2. La norma giuridica e le sue fonti
  3. Responsabilità civile e penale nel quadro dell’attività professionale
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