Comunicazione PEC

Normativa

L’obbligo di dotarsi di una casella certificata è stabilito in base al D.L 185/2008 trasformato in Legge n. 2/2009 (art. 16 dal comma 5 al 10) per cui tutti i professionisti iscritti ad albi professionali devono attivare una casella di Posta Certificata “Professionale” e comunicare tempestivamente al proprio Ordine di appartenenza il nome della propria PEC o la variazione in modo da permettere all’Ordine di rendere disponibile agli Enti Pubblici che ne fanno richiesta tutti gli indirizzi PEC dei propri iscritti.

Il domicilio digitale – obbligatorio dal 1° ottobre 2020, per imprese e professionisti – è il luogo virtuale in cui cittadini, imprese e professionisti vogliono ricevere le comunicazioni in formato digitale: per eleggere il proprio domicilio digitale la scelta è tra la Posta Elettronica Certificata (la versione digitale della raccomandata A/R ) e un Servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
 
Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha reso obbligatoria per professionisti (commercialisti, avvocati, medici, architetti, notai, etc.) e imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio domicilio digitale (PEC) entro il 1° ottobre 2020: una comunicazione da fare, rispettivamente, agli ordini o collegi di appartenenza e alle Camere di Commercio, a pena di sanzione amministrativa, trasformata addirittura in prerequisito per l’iscrizione al Registro delle imprese per tutte le imprese costituite in forma societaria.

Riferimenti Normativi: https://www.inipec.gov.it/riferimento-normativo

La PEC è uno strumento che garantisce la sicurezza del contenuto di ogni comunicazione, impedendo modifiche ai messaggi e ai relativi allegati. Attesta inoltre data e ora esatta della spedizione e dell’avvenuto ricevimento attraverso un’apposita ricevuta, che costituisce a tutti gli effetti prova legale dell’invio/ricevimento. In caso di smarrimento della ricevuta, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata dal gestore del servizio per 30 mesi e consente la riproduzione della ricevuta con lo stesso valore giuridico dell’originale.

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