Funzione

LEGGE 11 gennaio 2018 , n. 3 – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

OPI ex IPASVI  (acronimo di Ordine delle Professioni Infermieristiche) è un ente pubblico non economico Italiano che ha la rappresentanza a livello Nazionale degli infermieri.
Storia
La nascita si ebbe con la legge 29 ottobre 1954 n. 1049 che li istituiva in ogni provincia italiana, razionalizzando così gli ordini allora esistenti.
La loro funzione è garantire un livello di prestazione adeguato ai cittadini e, insieme, di difendere le professionalità infermieristiche. Presenti su base provinciale, gli Ordini delle Professioni Infermieristiche hanno come organi al loro interno, il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti; la commissione d’Albo; l’Assemblea degli iscritti.
La Federazione Nazionale degli Ordini (FNOPI), creata con la medesima legge e regolamentata dal Dlgs 13 settembre 1946, n. 2333 e successivo Dpr 5 aprile 1950, n. 2214 costituisce un ente di diritto pubblico, non economico, come gli stessi Ordini Provinciali.
Essa ha assunto una funzione Nazionale in merito alla tutela e rappresentanza della professione infermieristica, nell’interesse degli iscritti e degli utenti. Spetta al Ministero della Salute il controllo sulla Federazione che, a livello nazionale, coordina gli Ordini provinciali. Questi redigono e tengono gli albi dei professionisti: un infermiere che esercita l’attività ha l’obbligo d’iscrizione.
L’organizzazione e il funzionamento
Attualmente, ogni Provincia Italiana ha una sede operativa autonoma dell’Ordine degli Infermieri. La Federazione Nazionale coordina gli Ordini Provinciali.
L’iscrizione al rispettivo Ordine Provinciale è obbligatoria per l’esercizio della professione di infermiere dal 1982; i residui dubbi sulla iscrizione anche per i dipendenti del pubblico impiego sono stati definitivamente chiariti, in senso affermativo, con la legge numero 43 del 2006, e ribadito dalla Legge 3 del 2018.
I Presidenti di tutti gli Ordini Provinciali formano il Consiglio Nazionale, che ogni quattro anni elegge il Comitato Centrale Nazionale.
Funzioni e scopi

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Infermieri e infermieri Pediatrici) sono istituzioni associative che hanno il compito di garantire il corretto esercizio della professione da parte dei propri membri.
Gli Ordini posseggono una duplice finalità. La prima, esterna, concernente la tutela del cittadino che ha il diritto, stabilito dall’art. 32 della Costituzione italiana, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo accademico o diploma abilitanti, che goda pienamente dei diritti civili e abbia osservato una buona condotta (art. 9 Dlgs n. 233). La seconda, interna, riguarda gli iscritti all’Albo, che sono tutelati dall’Ordine nella propria professionalità. Questo avviene attraverso il loro potere disciplinare, pronto a entrare in funzione nei casi di abusivismo, trasgressione del Codice Deontologico.
Gli organi
Ogni Ordine provinciale svolge la propria funzione attraverso:
a.il Consiglio Direttivo;
b.il Collegio dei Revisori dei Conti
c.la Commissione d’Albo
d.l’assemblea degli iscritti
Ogni quattro anni hanno luogo le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti, sia sul piano locale sia su quello nazionale. In ogni Ordine il Consiglio direttivo è l’organo di governo e viene eletto da tutti gli iscritti. A seguito delle elezioni, ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine Provinciale ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale. A partire dal quadriennio 2021-2014 il Presidente dei Revisori dei Conti è un membro esterno all’Ordine e viene scelto in base ad alcune caratteristiche previste dalla normativa in vigore.

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